Forza Motrice: agevolazione sul gasolio utilizzato per la produzione
ACCISE NORMATIVE

Forza motrice e agevolazioni sul gasolio

PAOLO SOTANIS Esperto di Accise già Responsabile Sezione Tributi UDMI3

L’aliquota ridotta dell’accisa sul gasolio consumato per la produzione di forza motrice è prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26.10.1995 n. 504). Le circolari esplicative dell’Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio per le Esenzioni e per le Agevolazioni e le Franchigie n. 5/D del 12.03.2010 e n. 25/D del 11.08.2011 definiscono le procedure per ottenere l’agevolazione e il conseguente rimborso dell’accisa anticipata al momento dell’acquisto del gasolio utilizzato per produrre forza motrice.

Il rimborso è pari al 70% dell’accisa anticipata

La produzione di forza motrice è agevolabile quando viene ottenuta con motori termici ancorati al terreno o installati su macchine mobili.
Accedono al rimborso le macchine operatrici (escavatori, pale, ruspe, dumper, carrelli elevatori, sollevatori, frantoi, vagli, ragni ecc.) utilizzate per le attività di cantiere, laboratori scientifici e o all’interno di stabilimenti industriali.
Le attività economiche avvengono all’interno dei predetti ben delimitati siti operativi. Sono classificate dalla nomenclatura ATECO 2007 nelle lettere da A ad H. 

Non è ammessa agevolazione per produzione di Forza Motrice che avviene al di fuori del sito operativo. Per determinare l’agevolazione spettante i motori termici devono essere dotati di contatore delle ore di funzionamento del motore e contatore dei giri erogati dal motore durante le ore di funzionamento.

Certificato di omologazione

Gli strumenti di misura devono essere forniti di un “certificato di omologazione” con il quale il costruttore attesta che lo strumento di misura installato sul macchinario è conforme al tipo di strumento di misura omologato dai laboratori di taratura accreditati (LAT). 
I consumi agevolati vengono calcolati sulla base delle ore di lavoro e del numero dei giri erogati nel periodo considerato. Sono considerati anche i parametri Consumo specifico medio (CSMED) e consumo specifico minimo (CSmin). Questi dati sono desunti dalle curve o tabelle di consumo fornite dal costruttore.

Se come evidenziato dalla citata circolare 25/D/2011 i parametri utili al calcolo dei consumi agevolati non siano forniti dalle case costruttrici o non siano reperibili per messa fuori produzione dei macchinari, è consentita una procedura alternativa. In questo caso i parametri CSMED e CSmin sono determinati a seguito di apposite rilevazioni in sito condotte dall’operatore e preventivamente comunicate all’Ufficio delle Dogane competente per territorio.

La documentazione descrittiva delle prove sperimentali che permettono di determinare i parametri utili al calcolo dei litri agevolabili che l’operatore trasmette all’Ufficio delle Dogane unitamente all’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione deve essere elaborata. Un tecnico (ingegnere o perito industriale) iscritto all’albo la sottoscrive. Se elaborata dall’operatore stesso, autocertificata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Allegata all’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione in questione, l’operatore deve presentare, unitamente alle curve di consumo/tabelle di taratura o, in alternativa, alle prove sperimentali, la seguente documentazione:

  • certificato Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
  • descrizione dell’attività svolta;
  • planimetria del sito operativo;
  • descrizione del deposito presso il quale viene ricevuto il carburante da utilizzare;
  • numeri di matricola e caratteristiche tecniche dei macchinari per cui si chiede l’agevolazione; 
  • certificati di omologazione dei contaore/contagiri. 

Registro vidimato dall’Ufficio delle Dogane

L’operatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dall’Ufficio delle Dogane competente, nel quale deve essere riportata con cadenza settimanale, per ogni motore termico, la lettura del contaore e quella del contagiri e il tipo di carburante utilizzato.
L’ultima rilevazione deve coincidere con la fine del mese.
Ricevuta l’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione, l’Ufficio delle Dogane provvede a inviare propri funzionari per l’effettuazione della verifica sopralluogo presso la sede operativa della società. Gli stessi provvederanno a redigere apposito verbale di sopralluogo.

A seguito delle risultanze del verbale di sopralluogo, l’ufficio qualora ne ricorrano i presupposti, provvede a riconoscere l’agevolazione che il richiedente ha richiesto tramite notifica.
La procedura deve concludersi entro i tempi previsti dal punto 9 della circolare 5/D del 12.03.2010.
Una volta ottenuta l’agevolazione, l’operatore richiede con cadenza non inferiore al trimestre la liquidazione dell’importo del gasolio che deve essere rimborsato.
Per permettere all’ufficio competente di liquidare l’importo richiesto a rimborso dall’operatore, è necessario che quest’ultimo alleghi all’istanza di rimborso la documentazione prevista:

  • copia dei registri con le letture iniziali e finali dei contatori relative al periodo agevolativo richiesto
  • l’elenco riepilogativo dei DAS riguardanti il carburante ricevuto con l’indicazione dei quantitativi, nonché del codice accisa e partita IVA del fornitore.

L’Ufficio riscontra, sulla base della documentazione in suo possesso (curve/tabelle o prove sperimentali) la corretta liquidazione effettuata dall’operatore, per ogni macchina, dell’accisa da rimborsare. Provvede poi, qualora ne ricorrano le condizioni, a liquidare l’importo dell’accisa da rimborsare, secondo le modalità previste dall’art. 6 del D.M. 12.12.1996, n. 689.
Nell’istanza l’operatore può richiedere il rimborso in denaro o mediante accredito. Indicando presso quale impianto intende utilizzare l’accredito stesso a scomputo dell’accisa dovuta per l’utilizzo del carburante destinato a essere impiegato per gli usi agevolati.