E-DAS telematizzazione delle accise
ACCISE NORMATIVE

Continua il processo di telematizzazione delle accise

BRUNO SANNA Esperto di settore

Va in pensione il DAS cartaceo ed entrano in vigore l’e-DAS nazionale e l’e-DAS unionale per i prodotti energetici. Il DAS – documento di accompagnamento semplificato – è indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici che hanno assolto l’accisa. È prescritto sia per la circolazione in ambito UE (di prodotti già immessi in consumo in un Paese UE e destinati ad altro Paese UE) sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa.

A fine 2019, il legislatore (con l’articolo 11, comma 1, del D.L. 26.10.2019, n. 124) ha demandato all’ADM la definizione di tempi e modalità di introduzione dell’obbligo di presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica
Questo ulteriore passo è stato necessario per cercare di porre un freno ai sempre più numerosi traffici illegali di carburante con informazioni in tempo reale. È stato importante aumentare la sicurezza dei movimenti con controlli prima delle spedizione. Inoltre le procedure sono semplificate con un sistema elettronico standard per tutta l’UE. È accelerato lo svincolo delle garanzie nella circolazione unionale quando le merci arrivano a destinazione. Infine era anche necessario creare un’Amministrazione senza carta.
Di seguito la roadmap attuata da ADM per la telematizzazione del DAS. 

Il vecchio DAS cartaceo

Con il Regolamento (Cee) n. 3649/92 viene sancito il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza;
Il Testo Unico delle Accise (TUA), Decreto Legislativo 504 del 26.10.1995, con l’art. 12 stabilisce che prodotti energetici assoggettati ad accisa (imposta assolta) devono circolare con il documento di accompagnamento (DAS) previsto dall’art 12 del TUA;
Il D.M. 25.3.1996 n. 210, articoli dal 9 al 26, detta le procedure di gestione di tali documenti. Il DAS si compone di 3 esemplari (speditore – destinatario – circolazione comunitaria). Il DAS prevede questa procedura: la bollatura a secco da parte degli UD, la predisposizione di DAS commerciali, gli estremi dell’autorizzazione ministeriale e i dati identificativi della tipografia, l’appuramento da parte degli UD dei documenti di circolazione comunitaria.

L’e-DAS nazionale

Con l’articolo 1 comma 1 lettera b) del D.L. 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2006 n. 286, viene disposta la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal TUA di cui al DL.vo 26.10.1995, n. 504.
Con l’articolo 11 del D.L. 26.10.2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, entra in vigore l’obbligo dell’utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa.
Quindi con Determinazione Direttoriale n. 138764 del 10.5.2020 viene decretata la circolazione nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usati come carburante e assoggettati all’aliquota di accisa normale prevista dall’Allegato I al TUA, con la scorta dell’e-DAS, con decorrenza dal 1 ottobre 2020.
Questa determinazione, detta «Determinazione e-Das», alla stregua del D.M. 25.3.1996 n. 210 Articoli dal 9 al 26, elenca anche le procedure di gestione degli e-DAS.
Successivamente con Determinazione Direttoriale n. 494575 del 24.12.2021 (e con la Circolare n. 7/2022 Prot. 89242 del 23 Febbraio 2022) è stato dato il via libera all’obbligo di utilizzo dell’e-Das per i trasferimenti di benzina e gasolio denaturati per uso agricolo nel territorio dello Stato, con decorrenza dal 1 marzo 2022
In seguito la Determinazione Direttoriale n. 285111 del 27.6.2022 ha esteso l’obbligo di utilizzo e-Das nazionale per i trasferimenti di ulteriori prodotti energetici, con decorrenza 1 luglio 2022.

Prodotti energetici sfusi inclusi nell’estensione

Nello specifico, per i trasferimenti nel territorio dello Stato, l’estensione ha riguardato i seguenti ulteriori prodotti energetici sfusi (per tutti gli impieghi inclusi quelli di cui all’art. 21, comma 13 usi fuori campo), del TUA:

  1. oli minerali di cui all’articolo 21, comma 2, da lettera a) a lettera e), del TUA (benzine, petrolio lampante, gasoli, oli combustibili);
  2. GPL di cui all’articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
  3. prodotti energetici di cui all’articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA (utilizzati per combustione o carburazione), qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi.

La stessa Determinazione Direttoriale n. 285111 del 27.6.2022 ha indicato la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale al 1 aprile 2023 per i trasferimenti nel territorio dello Stato di tutti gli altri prodotti energetici assoggettati ad accisa nonché dei prodotti assoggettati condizionati. 
Sono pervenute richieste da talune Associazioni di categoria. È stato chiesto di definire specifiche procedure per l’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati, con Determinazione Direttoriale n. 130294 del 7.3.2023 all’articolo 1. L’ADM ha prorogato la decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS nazionale in forma esclusivamente telematica, per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale prot. 285111 del 27 giugno 2022, nonché dei prodotti assoggettati condizionati, posticipandola al 1 ottobre 2024. 

L’e-DAS unionale 

La Determinazione Direttoriale n. 285111 del 27.6.2022 all’art. 2 individua la decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS unionale, a norma dell’articolo 10 del TUA (circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali) al 13 febbraio 2023.
L’utilizzo di e-DAS unionale è riservato alle nuove figure di speditore certificato e destinatario certificato, anche fossero occasionali.
La circolazione dei prodotti inizia nel momento in cui questi lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Questa termina nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. La conclusione della circolazione è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema informatizzato e da quest’ultima validata. La nota di ricevimento va inoltrata entro 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato. 
Il Rapporto di Ricezione è quindi un documento essenziale per permettere allo Stato membro di spedizione di procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato. L’Amministrazione di destinazione deve verificare l’espletamento delle formalità (e soprattutto il pagamento dell’accisa) al ricevimento del Rapporto di Ricezione. 
In caso di indisponibilità del sistema informatizzato è procedere in modo alternativo. Produrre un documento di riserva contenente gli stessi dati del DAS e un documento di riserva per sostituire la nota di ricevimento.

Modalità di accreditamento ai servizi digitali di ADM

Per accedere alle modalità di accreditamento ai servizi digitali di ADM l’operatore economico interessato all’emissione dell’e-DAS nazionale deve dotarsi di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) strettamente di livello 2 e di Persona Fisica o di una CNS (Carta Nazionale dei Servizi) di Persona Fisica o di una CIE (Carta d’Identità Elettronica) per l’accesso al portale istituzionale PUDM (Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli) dell’Agenzia. Deve richiedere, tramite la funzione “Mio Profilo” del MAU (Modello Autorizzativo Unico), l’autorizzazione connessa all’attività svolta. 
Per il DAS sono stati definiti sul MAU due appositi profili con le seguenti caratteristiche:

  • dlr_das – DAS – Movimentazioni ad accisa assolta definito sul MAU
  • dlr_das_sottoscrittore – DAS – Movimentazioni ad accisa assolta Sottoscrittore definito sul MAU

Mentre per quanto riguarda gli operatori economici interessati all’emissione dell’e-DAS unionale, l’ADM ha diffuso l’informativa n. 569047/RU del 14 dicembre 2022, riguardante «EMCS fase 4.0, nuovo e-DAS per la circolazione tra Stati UE». Si rende noto che la fase 4 del sistema Excise Movement and Control System (EMCS) è operativa dal 13 febbraio 2023. 
In pratica processi, tracciati, regole, condizioni e tabelle di servizio sono, nella sostanza, condivisi in EMCS tra e-AD ed e-DAS.