Il contraddittorio non è per tutti
ACCISE NORMATIVE

Il contraddittorio non è per tutti

Carmine Gargiulo • esperto fiscale

La riforma fiscale, come noto, ha modificato e sta modificando tutto l’apparato fiscale italiano. Gli interventi hanno riguardato le imposte interne ai rapporti con l’estero, i tributi diretti (IRPEF, IRES) e quelli indiretti (IVA e accise). La modifica legislativa che ha maggiormente interessato cittadini e imprese nei rapporti con il Fisco ha riguardato lo Statuto dei diritti del Contribuente (L.212/2000).

In particolare, al comma 6 bis del nuovo Statuto è previsto che gli atti impositivi (di qualunque ente impositore, quindi, siano dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e Monopoli o di altri enti abilitati all’emissione di atti impositivi) debbano essere preceduti da un “contraddittorio informato ed effettivo”, a pena di annullabilità.

Questo contraddittorio deve essere effettuato sulla base dello schema di provvedimento impositivo che l’ente impositore dovrà comunicare alla parte. 

In sostanza, cittadino e imprese devono conoscere prima della notifica effettiva dell’atto il suo contenuto. Possono, eventualmente in contraddittorio, esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto o almeno una sua rimodulazione.

Alcuni atti escludono il contraddittorio

Ovviamente gli atti impositivi non sono tutti uguali e la legge (ossia il D. Lgs. 219/2023 che ha dato la luce al nuovo Statuto dei diritti del Contribuente) ha previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze emetta un decreto per elencare gli atti che escludono la necessità di questo contraddittorio rafforzato.

Si tratta di quali genere di atti? Di atti nei quali l’intervento è la valutazione dell’essere umano siano del tutto o in parte assenti. Di atti di cittadini e imprese controllati da specifici software in grado di evidenziare incongruenze e errori di vario genere.

E difatti il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.04.2024 si muove proprio in questa direzione. Fornisce un elenco di atti “automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”.

Gli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli

In questa sede analizziamo gli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con queste caratteristiche. 

Si tratta di atti impositivi emessi per il recupero delle accise e sono i seguenti

  1. gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;
  2. gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.

La particolarità di questi atti è che hanno origine da una dichiarazione ai fini accise. In altri casi la documentazione è presentata dalla parte privata.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha sostenuto, in passato, che in casi come questi non può essere riconosciuto il diritto al contraddittorio. È stata la parte stessa a dichiarare come dovute determinate somme. Poi non le ha versate.

L’ordinanza della Cassazione

A mettere in crisi tale posizione intransigente, ma con una sua logica, è stata una ordinanza della Corte di Cassazione. Si tratta della n. 23595/2022. Gli Ermellini, con tale pronuncia avevano stabilito la nullità di un atto di liquidazione accise con le caratteristiche sopra dette. Alla parte era stato negato il diritto al contraddittorio riconosciuto dallo Statuto dei diritti del Contribuente.

Il Decreto del MEF del 24.04.2024 sposa la tesi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla necessità di contraddittorio su atti di semplice liquidazione. Impone il contraddittorio “informato ed effettivo” per tutti gli altri atti impositivi emessi dagli uffici. 

Tale attività di confronto costituirà una maggiore tutela per coloro che siano raggiunti da un atto impositivo. Obbligherà le amministrazioni finanziarie a giocare “a carte scoperte” permettendo a tutti di capire il perché dell’imposizione.