Le azioni dell’EU a tutela dell’ambiente
AMBIENTE EUROPA

Le azioni dell’EU a tutela dell’ambiente

Antonio Sgroi • Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dopo la regolamentazione CBAM volta a limitare il rilascio di emissioni nocive in taluni settori produttivi, è prossima l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.05.2023 con il quale si intende contrastare la deforestazione e il degrado forestale legati all’approvvigionamento di determinate materie prime e prodotti specifici.

Il Regolamento, che si colloca nell’alveo delle politiche di sostenibilità promosse dall’Unione Europea, stabilisce a partire dal prossimo 30.12.2024 divieti e controlli in relazione alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti, analiticamente elencati nell’allegato I al Regolamento stesso, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le seguenti materie prime:

  • bovini
  • cacao
  • caffè
  • palma da olio
  • gomma
  • soia
  • legno 

In particolare, è fissato un divieto di immettere sul mercato dell’Unione o esportare materie prime e prodotti che non sono:

  • a “deforestazione zero”; 
  • prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; 
  • accompagnati da una specifica dichiarazione di “dovuta diligenza”.

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l’operatore economico sarà tenuto a: 

  • raccogliere informazioni, dati e documenti necessari per dimostrare che i prodotti rispettano le predette condizioni;
  • adottare misure idonee a monitorare la sussistenza del rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi ai predetti requisiti;
  • adottare misure idonee ad attenuare il rischio di eventuali non conformità dei prodotti ai suddetti requisiti.

Dunque, l’operatore economico sarà tenuto a definire e tenere in costante aggiornamento un insieme di procedure e misure che consentano di garantire la conformità dei propri prodotti alle condizioni sopra elencate.

Controlli e azioni repressive

Le autorità competenti saranno chiamate a effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento in commento da parte degli operatori economici. 

Spetta anche agli Stati membri la definizione delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Regolamento. Tali misure repressive comprenderanno:

  • sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati;
  • confisca dei prodotti interessati;
  • confisca dei proventi ottenuti grazie a un’operazione avente a oggetto i prodotti interessati;
  • esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
  • divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività.

Ci si aspetta che le linee guida di prossima pubblicazione forniscano risposta ai tanti punti ancora dubbi.