Addizionale energia elettrica: rimborsa solo ADM
ACCISE NORMATIVE

Addizionale energia elettrica: rimborsa solo ADM

Carmine Gargiulo • esperto fiscale

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21883/2024 del 02.082024, ha stabilito che è l’Agenzia delle Dogane e Monopoli a dover rimborsare l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica ai fornitori. Si chiude una vertenza aperta da qualche anno tra ADM, enti locali e fornitori di energia elettrica. Stabilisce chi è tenuto al rimborso dell’addizionale alle accise sull’energia elettrica per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore ai 200 kw.

Per tali impianti “minori”, infatti, la questione era individuare il soggetto di diritto pubblico tenuto alla restituzione dell’addizionale provinciale versata dal fornitore di energia elettrica al proprio cliente. Il tributo era istituito in forza di norma di carattere statale. La devoluzione negli anni 2010 e 2011 era stata effettuata per ragioni di finanza pubblica, non all’Erario, ma agli enti locali.

Gli enti locali hanno incamerato le addizionali

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica al tempo era stata versata dai fornitori di energia elettrica di impianti entro i 200 KW alle Province e Città Metropolitane in applicazione della direttiva 2003/96/CE. Questa aveva sottoposto anche l’energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 26/2007, in forza del quale l’art. 5 aveva sostituito l’art. 6 del D.L. n. 511 del 1988.

Le addizionali erano state quindi incamerate da Comuni e Province con versamenti tramite F24 dei fornitori di energia. Poi questi esercitavano la rivalsa sui propri clienti.

Con l’entrata in vigore il primo aprile 2010 della direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 48/2010, l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica risultava pertanto illegittima. Era priva della necessaria “finalità specifica” intesa non come mera raccolta di risorse per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente locale.

Successive modifiche del legislatore

Nel 2012 il legislatore ha espunto quindi la norma dal sistema legislativo. Non ha indicato quale, tra l’ente statale e quello locale, fosse tenuto al rimborso nei confronti dei fornitori di energia.

Con la sentenza n. 21883/2024, il giudice di legittimità ha così semplificato il compito dei soggetti cedenti l’energia elettrica (fornitori). Questi hanno dovuto restituire a loro volta le addizionali alle accise sull’energia elettrica versate a titolo di rivalsa per conto dei cessionari esercizi commerciali subendo, fino a questa pronuncia, le reciproche contestazioni tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli enti locali che si opponevano a vicenda il diniego al rimborso, ai sensi dell’art. 14, comma 4 e ss. del TUA per carenza di legittimazione passiva. Pacifica era invece già prima della sentenza la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per le forniture di energia elettrica superiori a 200 kw.

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione, in particolare, sul punto della natura del tributo è tranchant. “Non può peraltro aversi dubbio che l’accisa sull’energia elettrica sia un tributo statale, del quale l’addizionale non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali”. Da questo principio desume che gli enti locali sono semplicemente destinatari di un trasferimento di fondi da parte dello Stato. Il meccanismo è quello in cui gli stessi avevano soltanto funzione di tesoreria di tributi statali. Rimane quindi l’ente impositore quello tenuto al rimborso a prescindere quindi dalla neutralità finanziaria delle risorse

La palla ora passa all’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Dovrà decidere come comportarsi con i contenziosi in corso dinanzi alle Corti di Giustizia tributarie.

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