AEO_Operatore Economico Autorizzato

FABIO GARGIULO Fiscalista

Forse alcuni operatori economici ancora non lo sanno, ma esiste un modo legale per ottenere una riduzione dei controlli doganali in Italia. AEO è l’acronimo che definisce questa possibilità. L’autorizzazione doganale di “Operatore Economico Autorizzato” è un attestato di affidabilità riconosciuto agli operatori economici che soddisfano determinati requisiti stabiliti dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447 del 2015.

La figura dell’operatore economico autorizzato, introdotta inizialmente dal Regolamento CE n. 648 del 13.4.2015 e in vigore dal 1 gennaio 2008 è attualmente disciplinata dagli artt. 38 e ss. del nuovo Codice Doganale dell’Unione-Reg. (UE) n. 952/2013.
L’operatore AEO ritenuto affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali può beneficiare in tutta la UE di varie agevolazioni. Può ottenere anche una corsia preferenziale nello svolgimento dei controlli doganali soprattutto in termini di snellezza e celerità nella spedizione delle merci.
Attualmente l’Italia è al 4° posto in Europa per il numero di autorizzazioni AEO rilasciate, sono circa 1.700, dietro Germania, Olanda e Francia.

Il concetto di AEO si basa sulla collaborazione fra dogane e imprese. È stato introdotto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e si fonda su principi di reciproca trasparenza, correttezza, equità e responsabilità. Infatti gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l’obiettivo comune. È in gioco la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale.
Gli operatori non hanno nessun obbligo giuridico di diventare AEO, ciascun operatore sceglie in base alla propria situazione specifica. 

Diverse tipologie di autorizzazioni AEO

In base all’art. 38 comma 2 del CDU esistono diverse tipologie di autorizzazioni AEO, ciascuna delle quali offre diversi tipi benefici: 

  1. AEO/C – Semplificazioni doganali
    Per gli operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni previste dalla normativa doganale;
  2. AEO/S – Sicurezza
    Per gli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale;
  3. AEO/F (Full) – AEO C+S
    Per gli operatori economici che intendono usfruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza.

Possono presentare istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione AEO tutti gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese, stabiliti nel territorio doganale della UE e che a diverso titolo compiono attività contemplate dalla normativa doganale.  

Gli operatori che possono presentare istanza

A titolo esemplificativo possono presentare istanza:

  • produttori;
  • esportatori;
  • importatori;
  • spedizionieri;
  • depositari o altri operatori di strutture di deposito;
  • spedizioniere doganale/rappresentante doganale;
  • trasportatori;
  • altri (operatori di terminal, stivatori e imballatori).

È  precluso il rilascio di un’autorizzazione AEO qualora l’attività del richiedente riguardi  esclusivamente beni in libera circolazione/comunitari, o comunque non soggetti alla normativa doganale. 
L’autorizzazione AEO è rilasciata al richiedente al termine di un audit approfondito delle sue attività effettuato dai funzionari della Dogana di competenza.

I criteri comuni e i requisiti del richiedente

Il richiedente deve soddisfare i seguenti criteri comuni, come stabilito dall’art. 39 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU):

  1. comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di  precedenti di reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
  2. dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci mediante un  sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, dei trasporti. Questo per  consentire adeguati controlli doganali;
  3. comprovata solvibilità finanziaria;

Poi, a seconda del tipo di autorizzazione AEO richiesta, l’operatore dovrà dimostrare di possedere specifici requisiti:

  • standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (AEOC);
  • standard di sicurezza nella catena internazionale di approvvigionamento (AEOS).

Una volta concluso positivamente l’iter autorizzativo a ogni operatore viene assegnato dalla Dogana un rating di affidabilità che può essere A o AA

Benefici dell’autorizzazione AEO per l’operatore

A seconda della valutazione ottenuta e del tipo di autorizzazione AEO richiesta, l’operatore potrà conseguire determinati benefici, quali per esempio:

  • riduzione dei controlli doganali fisici e documentali fino al 90% max;
  • trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per essere sottoposte a controlli;
  • scelta del luogo dei controlli, previo accordo con la Dogana;
  • notifica preventiva dei controlli;
  • procedure semplificate di transito;
  • sdoganamento telematico H23 (dalle 1 alle 24) tutti i giorni per le operazioni di esportazione e di export abbinato a transito;
  • riduzioni dei controlli Intra e delle revisioni d’accertamento;
  • accesso agevolato alle semplificazioni doganali
    (es. richiesta luogo approvato, esonero art. 90, depositi IVA, ecc.);
  • per gli operatori AEO-C è prevista una riduzione al 30% dell’ammontare della garanzia globale da prestare alla Dogana per le obbligazioni sorte (art. 95, p.3 CDU);
  • gli operatori AEO-F, nel caso di obbligazioni potenziali, possono beneficiare di una riduzione al 50% o al 30% dell’ammontare complessivo da prestare alla Dogana o ottenere addirittura l’esonero totale dalla garanzia (art. 95.1 e 2 CDU e 84 RD);
  • sdoganamento centralizzato nazionale ed europeo (art. 179, p. 2 CDU);
  • iscrizione nelle scritture del dichiarante: «le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall’obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante» (art. 182 c. 3 CDU);
  • autovalutazione dei dazi doganali: «le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l’importo dei dazi e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale» (art. 185 CDU);
  • esercizio della rappresentanza doganale in Stato membro diverso da quello di stabilimento (18.3 CDU)
  • uso regolare di dichiarazioni semplificate (145 RD);
  • destinatario autorizzato operazioni TIR (187 RD);
  • facilitazione nel rilascio dei certificati di circolazione Eur. 1, Eur. Med e A.TR.

Vantaggi indiretti previsti dal Codice Unionale

Oltre ai vantaggi direttamente connessi all’autorizzazione AEO e previsti dal Codice Unionale, vi sono anche quelli cosiddetti “indiretti”, quali:

  • l’operatore AEO nella catena logistica viene riconosciuto come “partner commerciale sicuro”;
  • migliori relazioni con le Dogane (rif. client coordinator dedicato);
  • benefici connessi al mutuo riconoscimento con Cina, Stati Uniti, Giappone, Norvegia, Svizzera e Andorra;
  • maggiore velocità nelle spedizioni;
  • maggiore competitività negli scambi internazionali;
  • aumento della sicurezza nella catena logistica;
  • agevolazioni per il conseguimento della qualifica di Agente Regolamentato ENAC (RA) o Mittente Conosciuto (KC). 

L’iter completo per il rilascio dell’autorizzazione AEO

Dal 1 ottobre 2019 l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione AEO deve essere presentata per via telematica tramite il portale EU Customs Trader Portal.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto dell’autorizzazione AEO.
Dopo la presentazione dell’istanza, la Dogana effettua controlli preventivi. In caso di riscontro positivo, avvia l’audit presso il richiedente per verificare la presenza dei requisiti previsti dall’art. 39 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) per il conseguimento dell’autorizzazione AEO. 
L’Autorità doganale competente al rilascio dello status di AEO deve concludere l’iter per il rilascio dell’autorizzazione entro 120 giorni a partire dalla data dall’accettazione della istanza. Tuttavia qualora l’Autorità doganale non sia in grado di concludere l’iter entro i tempi previsti può disporre di ulteriori 60 giorni di proroga. 

Le scadenze dell’autorizzazione AEO

L’autorizzazione economica AEO non è soggetta a termine di scadenza. Tuttavia la Dogana competente effettua periodicamente dei controlli presso gli operatori autorizzati per verificare il mantenimento dei requisiti per lo status di AEO.
Se nel corso dei monitoraggi previsti dovessero emergere delle criticità, l’Ufficio può decidere di sospendere l’autorizzazione AEO o nei casi più gravi di revocarla del tutto.


Di seguito sono elencati i requisiti necessari a norma di legge per richiedere l’autorizzazione AEO. L’art. 39 lett. d) del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) e l’art. 27, paragrafo 1, lett. b), del R.E. (UE) n. 2447/2015, stabiliscono che per ottenere l’autorizzazione doganale di “Operatore Economico Autorizzato – AEO” è necessario che il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali dispongano di uno dei seguenti requisiti:    

  1. standard pratici di competenza
    comprovata esperienza pratica almeno triennale in materia doganale o possesso di uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di normazione;
  2. qualifiche professionali 
    possesso di un’attestazione comprovante il completamento di una specifica formazione relativa a un corso nelle materie doganali. Questo deve risultare coerente con il proprio ruolo nell’ambito delle attività doganali e con i compiti esercitati.
    Tale formazione può essere fornita da: 
    • l’Autorità doganale di uno Stato membro; 
    • un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale formazione dall’Autorità doganale o da organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
    • un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle Autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale formazione. 

Inoltre, il richiedente o la persona che si occupa delle questioni doganali, possono dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso il possesso della qualifica professionale. Questa è attestata dalla patente di spedizioniere doganale rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna all’attività del richiedente, il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del CDU si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale (AEOC), di cui all’articolo 38, par. 2, lettera a), del CDU.

Enti di formazione e accreditamento

Gli enti erogatori della formazione di cui al punto 2) possono essere Università, Istituti di insegnamento riconosciuti, associazioni professionali o commerciali riconosciuti dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuti nell’Unione per fornire la qualificazione prevista dall’articolo 27 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015

Ne consegue che possono chiedere l’accreditamento per la formazione cd “base” solo i soggetti che rispondono ai criteri del sopra menzionato art. 27, paragrafo 1, lettera b), punti ii e iii. Devono essere in possesso anche dei preventivi requisiti relativi all’autorizzazione regionale per l’erogazione della formazione.

Gli Enti e gli Organismi interessati a fornire tale tipologia di corsi di formazione devono chiedere preventivamente l’accreditamento del percorso formativo, prima dell’inizio del corso stesso, al competente Ufficio AEO, compliance e grandi imprese dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per ottenere l’accreditamento del corso è necessario che esso rispetti determinati requisiti:

  • la durata complessiva dell’attività formativa, comprensiva di eventuali esercitazioni previste al termine di ciascun modulo non può essere inferiore alle 200 ore;
  • l’erogazione della formazione può avvenire in modo flessibile, in aula o in modalità webinar. Deve essere sempre garantita la presenza attiva e contemporanea dei partecipanti e la loro interazione con i docenti. Per questo non sono consentite modalità di formazione a distanza con lezioni “differite”, come per esempio l e-learning o assimilate;
  • i moduli didattici, formulati secondo gli standard previsti dalla circolare n. 27/2023 dell’ADM, devono affrontare concretamente le tematiche procedurali e le questioni doganali più rilevanti. Si deve tener conto delle capacità professionali e della preparazione tecnico/doganale del discente;
  • il percorso formativo deve concludersi sempre con una verifica finale. Questa accerta l’apprendimento del discente e rilascia l’attestato di formazione che menzioni espressamente il rispetto delle disposizioni degli artt. 39 lett. d) del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) e dell’art. 27, paragrafo 1, lett. b), del R.E. (UE) n. 2447/2015.

La novità dell’aggiornamento professionale

La circolare n. 27/2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto un’importante novità in merito all’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale”: l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza biennale e della durata di almeno n. 30 ore, in una o più materie riferibili a quelle previste per i corsi accreditati. 

Si è ritenuto, infatti, che la formazione costante rappresenti, anche nel mondo doganale, un utile strumento per rimanere aggiornati di fronte alle sfide poste da un contesto normativo, geopolitico e tecnologico in rapido e in continuo divenire.

Tuttavia, come precisato nella successiva circolare n. 6/2024 dell’ADM, l’aggiornamento in questione, deve intendersi riferito soprattutto a coloro che, pur avendo acquisito la “qualifica professionale” non abbiano poi svolto effettivamente attività, come esperti qualificati, presso un soggetto certificato AEO per un triennio consecutivo ovvero che non abbiano svolto attività connesse all’ambito doganale.

Pertanto, qualora i soggetti interessati vogliano iniziare a operare con la “qualifica professionale” presso un soggetto certificato AEO, devono necessariamente seguire almeno un corso di aggiornamento nel biennio precedente alla data di inizio dell’attività in qualità di “operatore professionale”. 

Nell’ottica di assicurare la compliance tra autorità doganale e operatori economici, un adeguato aggiornamento formativo è raccomandato anche per coloro a cui è già stato riconosciuto il possesso di adeguati standard pratici di competenza. 

Nella circolare n. 6/2024 è previsto che la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori, costituirà oggetto di verifica in occasione degli audit periodici, in cui dovranno essere esibiti sia l’attestato di partecipazione, ove le informazioni non siano presenti nell’attestato, sia l’eventuale documentazione da cui risulti la durata e le materie del corso seguito. 

Nelle altre ipotesi, invece, il possesso di attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento formerà, in fase di audit, oggetto di positiva valutazione dell’affidabilità e della compliance dell’operatore.

In ultimo, è importante notare che per i corsi di aggiornamento, diversamente da quelli “base” di 200 ore, non è richiesto dagli enti erogatori alcun preventivo accreditamento. È fatta salva la discrezionale possibilità di inviare, almeno 30 giorni prima dell’inizio degli stessi, il programma all’Ufficio AEO compliance e grandi imprese. Durante tale periodo, potrà rappresentare eventuali osservazioni; diversamente il silenzio dell’Ufficio costituirà assenso.