Codice ICQRF e codice ISTAT
Vincenzo LongobardO • SOMMELIER
Il codice ICQRF serve per oscurare il Comune ove insiste la sede legale dell’azienda. L’impiego del codice ISTAT può essere invece utilizzato per oscurare il Comune ove ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dei vini. Queste sono le sostanziali differenze, applicate e previste dalla attuale normativa.
Oltre all’etichetta di un vino, dalla quale si riscontano molte informazioni, compare un codice alfanumerico. Posto generalmente sulla capsula di chiusura è attribuito dall’ICQRF. È l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari. L’art. 46 del reg. UE n. 2019/33, definisce le figure di imbottigliatore, imbottigliamento, produttore, importatore, venditore, indirizzo. Stabilisce al comma 6 quanto segue. “Se il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore o del venditore è costituito da una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o la contiene, tale nome o indirizzo è indicato in etichetta” in questo modo:
- in caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelli utilizzati per la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui trattasi, oppure
- per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DM 13 agosto 2012, in sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell’imbottigliatore o del produttore o dell’importatore o del venditore, può essere utilizzato, nel rispetto di cui alla predetta norma, il codice attribuito dall’ICQRF. È completato dalla sigla IT, prima o dopo non fa differenza.
Coperture dei codici e indicazioni in chiaro
Quindi, se l’azienda opta per la “copertura” data dal codice ICQRF, è obbligata a indicare in etichetta, in chiaro e per esteso, il nome e l’indirizzo di un altro partecipante al circuito commerciale. Deve essere diverso rispetto a quello in codice e avente sede nella UE. Se, invece, il prodotto dovrà essere esportato in un paese che impone l’obbligo dell’indicazione dell’importatore in etichetta, dovrà aggiungere, unitamente alle informazioni dette, il soggetto in chiaro. Questo è obbligato ad avere sede nella UE.
Lo stesso DM 13 agosto 2012 all’art. 4, comma 3, consente che, nel caso in cui si debba indicare il nome del Comune dove è avvenuto l’imbottigliamento, e questo nome contiene o è costituito dal nome di una DOP o di una IGT, l’indicazione in etichetta può essere sostituito dal codice ISTAT. Si evita così che il consumatore possa essere tratto in inganno dal nome del Comune coincidente con una IG o DO ovvero, alla minimizzazione dei caratteri del nome del Comune.
La modifica che elimina l’obbligo
Per completezza di informazione, con il DL 16 luglio 2020 n. 76, approvato in data 10 settembre 2020, è introdotta una sostanziale modifica. Si toglie l’obbligo di riportare sulla capsula a chiusura dei contenitori il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore o in alternativa il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF. Questa abrogazione elimina l’obbligo. Potremmo trovare ancora il codice ICQRF in virtù di scelte aziendali oppure fino a esaurimento scorte delle “vecchie” capsule.