CONTROLLI VALUTARI AL CONFINE
A cura della redazione
La lotta contro i movimenti illeciti di denaro contante rappresenta una delle linee di azione prioritarie di chi opera al controllo dei confini. Il motivo, esplicitato tanto dalla normativa unionale quanto da quella nazionale in materia, è rappresentato dal contrasto al riciclaggio, alla criminalità transnazionale e al finanziamento del terrorismo. Come previsto nei considerando del Reg. UE 2018/1672, cardine normativo unionale in materia di controlli sulla circolazione di denaro contante, la re-immissione di proventi illeciti nel sistema economico e lo sviamento di denaro per finanziare attività illecite creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge e rappresentano quindi una minaccia per il funzionamento del mercato interno.
Le Dogane svolgono un ruolo centrale sia nell’individuare i flussi di denaro illeciti alle frontiere sia nel contrastare i reati-presupposto a cui sono collegati tali movimenti di valuta.
Il sequestro di denaro al confine disturba le realtà criminali ed è dannoso per le loro attività, precludendo il finanziamento di ulteriori attività illecite o, comunque, il sovvenzionamento di realtà economiche implicate nel riciclaggio di proventi illeciti.
Cos’è il “denaro contante” oggetto di dichiarazione
Ci sono differenze tra la normativa nazionale e quella dell’Unione Europea.
Il Reg. UE 2018/1672 ha implementato gli obblighi dichiarativi rispetto al passato, includendo nella definizione di «denaro contante»:
i) valuta;
ii) strumenti negoziabili al portatore;
iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;
iv) carte prepagate.
Il legislatore comunitario così facendo intende intercettare i movimenti di prodotti diversi dalle banconote, ma comunque dotati di pronta liquidità (come l’oro nelle sue classiche forme da investimento) o le provviste appoggiate su una carta prepagata (sul punto, a dire il vero, si è ancora in attesa di una normativa di dettaglio che chiarisca su cosa fare verifiche e come effettuare i controlli).
Va notato che la normativa italiana, per contro, adotta una definizione di denaro contante che, allo stato, è diversa e disallineata rispetto a quella unionale. Infatti, in Italia il D. Lgs. 195/2008 prevede che debbano essere oggetto di dichiarazione:
i) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
ii) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
Chi viaggia con oro da investimento al seguito deve tenere ben conto di tale distinzione. Difatti, a seconda del Paese di provenienza (o destinazione) del proprio viaggio, ovvero del se si viaggi all’interno dell’Unione o al di fuori della medesima, potrebbe essere necessario includere (e dichiarare in dogana) i lingotti o le monete trasportate, il cui valore va sommato a quello del contante. Lo stesso deve dirsi per le monete non aventi corso legale, che, se ancora scambiabili con monete in circolazione, “fanno valuta” per la normativa europea, ma non per quella nazionale.
La dichiarazione valutaria
L’attenzione che debbono meritare i movimenti di denaro e di valori facilmente monetizzabili, i cui motivi sono appena stati illustrati, ha trovato traduzione, come detto, a livello unionale nel Reg. (Ue) 2018/1672 e in Italia nel D. Lgs. 195/2008.
Il fulcro di tale assetto normativo, ove si prevedono il monitoraggio e la sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro contante orientati alla scoperta di denaro trasportato per fini non leciti, è rappresentato dall’obbligo di dichiarare valuta quando si attraversa il confine con un importo pari o superiore a 10mila euro. Tale obbligo grava su chiunque sia qualificabile come «portatore» del denaro, ovvero su qualunque persona fisica che, in entrata o in uscita dall’Unione (o dal territorio nazionale, essendo il nostro paese uno di quelli che ha adottato una normativa nazionale che contempla obblighi dichiarativi nelle ipotesi di movimenti valutari infra-unionali), porti denaro contante con sé, sulla persona, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.
La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto dalla normativa unionale, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane. Si forniscono anche utili informazioni su come redigerla e su quale sia il set minimo di informazioni che la dichiarazione deve riportare per essere accettata e considerata completa.
La dichiarazione può anche essere trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell’Agenzia delle
Dogane. Il dichiarante, però, deve recare al seguito copia della dichiarazione e del numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale, e deve fermarsi e consegnare in forma cartacea copia della dichiarazione al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine. Solo in questo momento, infatti, la dichiarazione ottiene il suo numero univoco di identificazione e viene definitivamente inserita nei sistemi informatici doganali.
Da ultimo, va ricordato che la vigente normativa unionale prevede la dichiarazione anche per denaro non accompagnato, ossia che attraversi i confini spedito con posta o corriere. Nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10mila euro stia entrando nell’Unione o uscendo dalla stessa, le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale ciò avviene possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché il mittente, il destinatario o il suo rappresentante non presenti la dichiarazione a scopo informativo.
Quali sanzioni sono previste
Le conseguenze della violazione dell’obbligo dichiarativo, o della sua soddisfazione solo parziale (come accade, va ben sottolineato, nelle ipotesi in cui la dichiarazione sia inesatta o incompleta), sono pesanti. Infatti, l’art. 6 D.Lgs. 195/2008 prevede che si vada incontro al sequestro amministrativo di un importo che può arrivare sino al 50% di quanto eccede i 10mila euro, con un minimo di 300 euro.
I funzionari doganali sono tenuti a sequestrare l’importo massimo della sanzione applicabile nel caso di specie, variabile in ragione di quanto eccede il limite di 10mila euro; ma va ricordato che la determinazione del quantum della sanzione sarà effettuata a seguito di istruttoria condotta e conclusa in seno al Ministero dell‘Economia e delle Finanze, entro un termine di 180 giorni dalla data di ricezione dei verbali. Il viaggiatore, pertanto, giocherà le sue carte nel corso di tale istruttoria, potendo presentare opposizione e memorie difensive direttamente al Ministero.
Il legislatore nazionale, inoltre, concede al viaggiatore di beneficiare della possibilità di oblare, ovvero di definire il contesto già all’atto dell’accertamento, pagando una sanzione pecuniaria amministrativa ridotta.
L’art. 7 D. Lgs. 195/2008 prevede la possibilità di effettuare un pagamento nella misura ridotta del 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10mila euro, con un ammontare minimo di duecento euro. La percentuale della sanzione sale al 15%, in caso di eccedenza non dichiarata superiore a 10mila euro. Bisogna ricordare che è precluso l’utilizzo di tale istituto nel caso in cui:
i) l’importo del denaro contante eccedente la soglia sia superiore a 40mila euro;
ii) il soggetto si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.
In considerazione degli importi da versare e della natura giuridica propria di tale istituto (trattasi di una facoltà, il cui ricorso è rimesso alla discrezione del trasgressore) è facilmente intuibile come l’oblazione trovi, nella pratica quotidiana, applicazione ben più frequente del sequestro di valuta.
Merita attenzione il fatto che si sta trattando delle conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa nazionale in materia, differenti rispetto a quanto può accadere negli altri Paesi dell’UE. La normativa unionale, infatti, non determina la tipologia di sanzioni da applicarsi nei casi di violazione delle norme sulla circolazione di valuta, lasciando che sia il legislatore nazionale a occuparsene.
Essa si limita a stabilire che tali sanzioni debbono essere dissuasive, efficaci e proporzionate alla violazione. In considerazione di ciò, e anche del fatto che non tutti i Paesi dell’Unione hanno previsto controlli ai confini in materia di valuta nel caso di movimenti intra-unionali, è opportuno che chi intende viaggiare con denaro contante al seguito si informi sul punto, consultando i siti delle varie Autorità doganali dell’UE.
Linee guida in materia di controlli
Al fine di fornire alcune indicazioni di carattere pratico, mutuate dalle linee guida alle quali sono tenuti ad adeguarsi i funzionari doganali nell’applicazione concreta delle norme in materia, appare utile soffermarsi brevemente su alcune casistiche frequenti, spesso oggetto di equivoci. I riferimenti di prassi sono rappresentati dal “Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante”, elaborato da un gruppo di lavoro in seno all’UE per uniformare i controlli, e, a livello nazionale, da ultimo dalla Circolare 12/2024 Agenzia Dogane, con la quale le Dogane hanno affrontato alcune casistiche tradizionalmente “spinose” e ricorrenti.
Luogo in cui deve essere effettuata la dichiarazione – La norma prevede che la dichiarazione valutaria, quando trattasi di denaro accompagnato, debba essere effettuata al primo ufficio doganale di confine, tanto all’ingresso come all’uscita dal territorio dell’Unione, o da quello nazionale.
Accade frequentemente, soprattutto in occasione di viaggi aerei, che il passeggero munito di doppia carta di imbarco si rechi in dogana solo al termine del viaggio. La prassi in materia di controlli, illustrata nel “Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante”, prevede che la dichiarazione debba essere resa nell’aeroporto di transito nel caso in cui si cambi aereo, anche se si rimane in area sterile. Va rammentato che una dichiarazione resa in un luogo sbagliato espone il viaggiatore alle conseguenze previste per l’ipotesi della dichiarazione inesatta o incompleta.
Frazionamento degli importi al seguito – La suddivisione del denaro tra diverse persone che viaggiano insieme, oppure praticata con diverse movimentazioni che si verificano in un breve lasso di tempo, prende il nome di smurfing. Dietro tale operazione potrebbe celarsi la volontà di non dichiarare il denaro al seguito. Ecco perché tali situazioni sono particolarmente monitorate al confine e sono state codificate dalla prassi.
In merito, la circolare 12/2024 distingue due diverse fattispecie elusive degli obblighi dichiarativi valutari:
i) suddivisione della somma, complessivamente pari o superiore a 10mila euro, in più movimentazioni molto ravvicinate nel tempo;
ii) ripartizione dell’importo tra due o più componenti dello stesso gruppo, per esempio, familiari.
In relazione ad entrambe le condotte, la circolare riporta che deve osservarsi, in linea generale, il principio, evidenziato più volte dalla giurisprudenza di merito, per cui l’unicità dell’operazione è riscontrabile laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera è effettuato ad evidente scopo elusivo della norma. Pertanto, appare coerente avere riguardo all’operazione di movimentazione di contanti in sé e per sé senza che, ad esempio, il momentaneo affidamento di parte del denaro ad accompagnatori possa eludere la sua applicazione.
Gruppi o famiglie – Accade di frequente che nell’ipotesi in cui si viaggi in gruppo, o in famiglia, il denaro venga trasportato da uno solo dei componenti. In tali casi la circolare sopra citata, richiamando la definizione di “portatore” presente nel Reg. Ue 2018/1672, afferma che il funzionario deve procedere all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità o riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.
Denaro affidato a minorenni – il documento di prassi precisa che l’obbligo del portatore di dichiarare il denaro contante all’atto dell’ingresso o dell’uscita dal territorio nazionale o dell’Unione europea vale anche per il minorenne, tramite del suo rappresentante legale. Nel caso di somma superiore al consentito trasportata da un maggiorenne, il quale dichiara che l’importo eccedente appartiene al suo accompagnatore minorenne, lo stesso deve compilare la dichiarazione valutaria indicando sé stesso come portatore e riportando, nelle caselle relative, il minore proprietario della somma secondo le rispettive appartenenze.
Normativa nazionale adeguata alle disposizioni dell’UE
Per concludere, meritano un breve cenno le prospettive de iure condendo in materia di legislazione nazionale sulla valuta, così come illustrate dal Governo a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 settembre.
Tale comunicato evidenzia come ci si appresti a varare un nuovo decreto legislativo, di recepimento della normativa unionale in materia di circolazione del denaro contante.
Le principali novità saranno costituite:
i) dall’inserimento nella definizione di denaro contante dell’oro da investimento e delle carte prepagate;
ii) dall’abbassamento della soglia per la dichiarazione di operazioni in oro da 12500 a 10mila euro;
iii) in ultimo, dal probabile innalzamento delle sanzioni, soprattutto nelle ipotesi in cui si aderisca al beneficio dell’oblazione immediata.
In materia di sanzioni, infatti, si vocifera da tempo che potrebbe esservi un innalzamento del minimo dell’importo da versare nei casi di definizione immediata, che dagli attuali 200 euro potrebbe arrivare a 500. Per contro, potrebbero essere previste sanzioni differenziate e ridotte nei casi di dichiarazione valutaria redatta in modo inesatto o incompleto.