l’Amministrazione Finanziaria risarcisce
NORMATIVE

Danno al contribuente: l’Amministrazione Finanziaria risarcisce

SANTI BARBERA ESPERTO DI SETTORE

L’Amministrazione Finanziaria risarcisce il contribuente che ha subito un danno a seguito di un’attività di verifica dimostratasi non corretta. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza depositata il 28 febbraio 2023 (cfr. ordinanza 5984/2023 sez. III). 

Nella vicenda si riscontra che una società, a seguito di una attività di verifica, riceve una denuncia (ex art. 331 cpp) nella persona del suo rappresentante legale per dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D.lgs n. 74 del 2000. La denuncia si è rilevata basata su un’errata valutazione dei verificatori. Hanno sbagliato i rilievi individuati nel processo verbale di constatazione e hanno determinato la contestazione dell’art. 4 del D.lgs. nr 74 del 2000. Ne sono scaturiti numerosi accertamenti fiscali, sanzioni e recupero d’imposta che si aggiungono alla denuncia penale.

Il procedimento penale scaturito dalla verifica assolve il contribuente. Questi decide di richiedere il risarcimento dei danni subiti, afferenti alla sua salute, alla vita lavorativa e a quella di relazione. I Giudici della corte di appello accordano il risarcimento, in riforma del Giudice di primo grado.

La Corte accerta la responsabilità colposa dell’Agenzia Fiscale e dei suoi verificatori. Le violazioni contestate al contribuente hanno dato origine al procedimento penale risultato infondato e condannano al risarcimento dei danni quantificati in € 20.000.

La Cassazione conferma la Sentenza della Corte che evidenzia la colpa grave dell’Agenzia Fiscale e dei suoi verificatori. Era rimasta senza riscontro l’istanza d’annullamento in autotutela presentata dal contribuente che evidenziava le incongruenze del processo verbale di constatazione e degli atti successivi derivati. 

Risarcimento del fatto illecito da parte dellAmministrazione Finanziaria in presenza dell’erroneità dell’accertamento

In particolare la Cassazione evidenzia che l’Amministrazione Finanziaria anche nel campo della discrezionalità, deve operare nei limiti posti dalla legge e non offendere nessuno.


Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 


cfr. art. 2043 del Codice Civile – Risarcimento per fatto illecito

L’Amministrazione Finanziaria e i suoi verificatori sono stati ritenuti responsabili per le risultanze dei loro accertamenti, che se fossero stati effettuati correttamente, non avrebbero indotto il PM a esercitare l’azione penale. Né, come rilevato dalla sentenza gravata, a esimente di tale responsabilità può valere la circostanza che le conclusioni degli accertatori sono state avallate dall’Ufficio del PM, considerato che quest’ultimo è stato tratto in errore proprio dall’erroneità degli accertamenti effettuati dagli accertatori e dalle loro conclusioni.