DEPOSITI

Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito. Sono obbligati alla predetta denuncia anche i seguenti esercenti:

  • a) depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri3;
  • b) impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  • c) apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 mc.

Sono esentate dall’obbligo della predetta denuncia le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto. La quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non deve superare complessivamente i 500 kg.

Obblighi degli esercenti

Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali. Sono muniti di licenza fiscale. È valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante. Sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale.

Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio. Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui alla predetta, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri3 e non superiore a 25 mc nonché gli esercenti impianti di cui alla predetta, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10 metri3, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio.
Agli stessi soggetti è attribuito un codice identificativo.


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