Tracciati H
DOGANE NORMATIVE

Dichiarazione Doganale d’importazione: tracciati H

PINO TRIPALDI Esperto di settore

Il Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE 2913 del 1992), entrato in vigore il 1 gennaio 1993 con l’inizio dell’unione doganale, è stato sostituito, dal 1 maggio 2016, dal Codice Doganale Unionale (Regolamento UE 952 del 2013). La sostituzione, dopo 23 anni, è stata necessaria per meglio adeguare i vari istituti doganali alle nuove necessità del commercio internazionale.

Una innovazione importate è stata quella di introdurre l’obbligo dei procedimenti informatici per i documenti doganali.
L’articolo 6 del Codice ha previsto che tutti gli scambi di informazioni, quali le dichiarazioni doganali oppure le richieste di autorizzazioni devono essere effettuati mediante procedimenti informatici.
La dichiarazione doganale in importazione, detta comunemente bolletta, predisposta sul modello DAU (documento amministrativo unico) con il messaggio IM, è stata sostituita dai tracciati H e ora è identificata dal riferimento MRN (Movement Reference Number) che rimarrà anche in caso di rettifiche o revisioni.
Il DAU, pertanto, non esisterà più.
I dati da trasmettere per i tracciati H (da H1 a H7) sono indicati nell’Allegato B del Regolamento UE 2015/2446 (Regolamento Delegato).
I formati e i codici sono, invece, indicati nell’Allegato B del Regolamento UE 2015/2447 (Regolamento di Esecuzione).

Quadro riassuntivo

La circolare 22/2022 dell’Agenzia delle Dogane chiarisce il processo associato alla smaterializzazione delle dichiarazioni doganali di import.

NUOVI TRACCIATI HMESSAGGI IM
H1
Dichiarazione di immissione in libera e regime speciale – uso specifico dichiarazione uso finale
IM4
Dichiarazione di immissione in libera e regime speciale – uso specifico dichiarazione uso finale
H2
Dichiarazione di deposito doganale
IM7
Dichiarazione di deposito doganale
H3
Dichiarazione di ammissione temporanea
IM5
Dichiarazione di ammissione temporanea
H4
Dichiarazione di perfezionamento attivo
IM5
Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5
Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali
– 
H6
Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica
IM4
Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica
H7
Dichiarazione in franchigia dal dazio fino a 150 euro (utilizzata per e-commerce)
IM4
Fino alla concorrenza di euro 22,00 (dichiarazioni limitati ai soli corrieri aerei)

I nuovi tracciati H consentono di superare alcuni blocchi dovuti al precedente sistema IM:

  1. La dichiarazione con il tracciato H può contenere un numero massimo di 999 articoli (singoli) contro i 40 della dichiarazione su DAU/messaggio IM;
  2. Lo svincolo delle merci per singolo/articolo che, con il messaggio IM, non era possibile;
  3. La revisione della dichiarazione, rettifica ed annullamento sono richiesti direttamente dall’operatore economico.

Dichiarante, importatore e rappresentante doganale con i tracciati H

  1. L’importatore è la persona (fisica o persona giuridica) destinatario/acquirente della merce.
  2. Il dichiarante è la persona che presenta la dichiarazione in dogana;
  3. Il dichiarante coincide con la figura dell’importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario che agisce in rappresentanza dell’importatore;
  4. Il rappresentante doganale, ai sensi del CDU, è qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;
  5. Il rappresentante può agire in qualità di rappresentante diretto o indiretto; in caso di rappresentanza diretta agisce in nome e per conto della persona rappresentata, in caso di rappresentanza indiretta, agisce in nome proprio ma per conto della persona rappresentata.

L’importanza della dichiarazione d’importazione per la registrazione ai fini IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 417/2022, si è pronunciata sulle registrazioni contabili con i nuovi tracciati H:

  1. Non è possibile valutare l’idoneità del “documento di cortesia” emesso dal rappresentante doganale, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall’Agenzia delle dogane;
  2. In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, in cui non è più previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo, né per la presentazione della dichiarazione d’importazione né per la stampa della medesima, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’idoneità dei dati riportati nel prospetto di “Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione”;
  3. Il prospetto è quello riportato nell’allegato n° 1 alla Circolare 22 del 2022 con i dati estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale;
  4. Il prospetto riporta i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquota;
  5. Il prospetto è messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante, per ciascuna dichiarazione doganale presentata mediante l’utilizzo dei nuovi tracciati, nell’area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM).