Dogana e IVA con la Repubblica di San Marino
Antonio Sgroi DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
Sebbene sia generalmente noto che il territorio di San Marino costituisca un territorio separato da quello Italiano, non è altrettanto noto come si ponga giuridicamente nei confronti del territorio della Repubblica Italiano e dell’Unione Europea. San Marino è una repubblica le cui origini storiche vanno ricercate nei primi secoli dopo Cristo. A oggi ha mantenuto la propria autonomia istituzionale e deve, quindi, essere considerato alla stregua di qualsiasi altro paese estero.
La circostanza che la Repubblica di San Marino non sia parte dell’Unione Europea determina che nell’interscambio commerciale devono essere osservate le regole che tipicamente caratterizzano le transazioni con i paesi terzi. Tuttavia, la particolare posizione geografica e le ridotte dimensioni dell’apparato amministrativo della Repubblica di San Marino, oltre all’assenza di un presidio doganale dei confini territoriali, hanno reso necessaria l’adozione di specifiche modalità procedurali attraverso le quali regolare il flusso di merci da e verso San Marino.
Gli obblighi tributari
Gli obblighi tributari a cui è soggetta una merce movimentata da e verso il territorio di San Marino dipendono dal paese di provenienza o destinazione, dovendosi distinguere tra paesi extra comunitari e comunitari. Per quest’ultimo ambito, poi, una gestione distinta è riservata agli scambi con l’Italia.
Per ciò che attiene agli aspetti doganali e IVA, la base giuridica si rinviene, a livello comunitario, nell’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Cee e la Repubblica di San Marino del 28.03.2002, mentre a livello nazionale nell’art. 71 del DPR n. 633/72 e nel DM 21 giugno 2021.
L’Unione doganale
L’unione doganale istituita tra i territori dell’Unione Europea e la Repubblica di San Marino prevede che le merci movimentate tra i rispettivi territori non siano assoggettate a dazi, alla stregua delle merci movimentate tra i paesi membri dell’Unione Europea. Le merci, pertanto, si considerano in libera circolazione a condizione che se provenienti da paesi esterni al territorio dell’unione doganale, abbiano assolto i dazi all’importazione nell’Unione Europea o nella Repubblica di San Marino.
Affinchè questo possa essere realizzato, la Repubblica di San Marino applica la tariffa doganale e le misure commerciali adottate dall’Unione Europea.
Tenuto conto che la Repubblica di San Marino non dispone di propri uffici doganali, la gestione delle operazioni doganali relative alle merci da e verso il proprio territorio sono espletate dalla Dogana italiana sulla base dell’Accordo di Cooperazione.
Il regime IVA
Sebbene ai fini doganali il territorio della Repubblica di San Marino sia equiparato al territorio doganale dell’Unione Europea, ai fini dell’IVA negli scambi intra comunitari deve essere considerato come qualunque altro territorio di un paese extra comunitario.
Ne consegue che le movimentazioni di merci da e verso San Marino costituiscono, rispettivamente, importazioni ed esportazioni.
Pur in assenza di una dogana fisica di presidio del confine sanmarinese, l’assolvimento dell’IVA sulle movimentazioni di merci tra UE e territorio di San Marino avviene tramite procedura doganale con il supporto degli Uffici doganali italiani. Fanno eccezione le spedizioni di merci con partenza o destinazione l’Italia, per le quali trova applicazione una specifica procedura, di recente revisionata.[1]
In breve, la procedura si articola come segue:
- per le cessioni verso il territorio di San Marino si applica il titolo di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72 se:
_ rese nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione
_ è stata emessa una fattura elettronica o cartacea convalidata dall’Ufficio Tributario di San Marino - per gli acquisti in Italia di beni provenienti dal territorio di San Marino l’imposta è assolta:
_ dal cedente, se addebitata nella fattura elettronica o cartacea, ed è versata all’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio tributari di San Marino
_ dall’acquirente Italiano, mediante integrazione ai sensi dell’art. 17, c. 2 del DPR n. 633/72 della fattura elettronica o cartacea emessa dall’operatore sanmarinese senza addebito d’imposta
[1] Cfr. DM 21 giugno 2021