Energia elettrica da fonti rinnovabili
ACCISE AMBIENTE CASA FOTOVOLTAICO NORMATIVE

Energia elettrica da fonti rinnovabili: opportunità per i condomini

FABIO DI FEDE Esperto di settore

Oggi anche il condominio può produrre la sua energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare i bisogni energetici dei suoi condòmini. Questo è quanto prevede il pacchetto di misure Energia pulita per i cittadini europei (Clean Energy for all Europeans) voluto dall’Unione Europea con la direttiva RED II. Trattasi dei cosiddetti gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile (AUC) e cioè di un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

Questa configurazione permette a una pluralità di condòmini di produrre la propria energia elettrica ricorrendo a un unico impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio. Il vantaggio è notevole: non è più necessario che ognuno realizzi il proprio impianto fotovoltaico collegato al proprio contatore di energia elettrica, circostanza pertanto di difficile attuazione nei comuni condomìni cittadini, e inoltre, così facendo, è possibile beneficiare di vantaggi economici oltreché di appositi incentivi messi a disposizione dallo Stato. Vediamo meglio di che si tratta.

Come procedere per produrre energia elettrica

Un condominio composto da più unità abitative decide (delibera assembleare) di installare un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in un’area comune (caso classico è quello del lastrico solare) in grado di soddisfare almeno una quota del fabbisogno di energia elettrica sia per le utenze condominiali (luce scale, ascensore, autoclave, ecc.) che per quelle delle unità immobiliari autonome (appartamenti). L’eventuale energia prodotta in eccesso, rispetto ai fabbisogni dei consumatori, è immessa in rete per la vendita. Le opere da realizzare sono solo quelle legate al montaggio dell’impianto e al suo collegamento elettrico al punto di fornitura (il contatore per intendersi) che alimenta le utenze comuni. Non è richiesto infatti alcun intervento tecnico sulle linee elettriche dei singoli appartamenti. L’energia prodotta viene immessa nella rete elettrica cittadina e ritorna agli utenti attraverso i loro punti di fornitura, senza necessità di realizzare collegamenti diretti.

Il referente dell’impianto

L’esercizio dell’impianto prevede l’individuazione di un soggetto a cui è demandato il compito di provvedere agli adempimenti derivanti. In tal caso il referente dell’impianto può essere sia il medesimo condominio, che può agire per il tramite del suo amministratore, oppure un rappresentante appositamente nominato laddove non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore. È, per esempio, il caso del cosiddetto condominio minimo cioè di quegli edifici composti da un numero di appartamenti non superiore a otto. Il referente dell’impianto disbriga sia le pratiche amministrative (invio del modello unico semplificato al Comune per la comunicazione dell’installazione del fotovoltaico; richiesta di attivazione della configurazione di Autoconsumo collettivo al GSE; ecc.) sia quelle di natura fiscale (richiesta della licenza d’esercizio; invio della dichiarazione annuale di consumo; ecc.). E i vantaggi?

La normativa che regola le somme percepite

Si tratta di contributi economici erogati dal GSE, per un periodo di 20 anni, finalizzati da un lato a incentivare il ricorso agli AUC (tariffa premio) e dall’altro con valore restitutorio di parte delle tariffe applicate, derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico e dalle perdite di rete evitate sull’ultimo tratto di rete (uso dell’energia simultaneamente alla produzione). Le somme corrisposte dal GSE al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari. Le somme così percepite non assumono rilevanza reddituale e pertanto sono fiscalmente irrilevanti. Tale assunto è stato precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione 18/E/2021.