Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
LAVORO LEGALITÀ

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

LEOPOLDO MAURIELLO • Esperto di settore

D.LGS. 9 APRILE 2008 n. 81 e S.M.I.
Per inquadrare il problema sociale della sicurezza sul lavoro basta guardare i dati forniti dall’INAIL per il solo 2024. Tra gennaio e settembre 2024, sono stati registrati 776 incidenti mortali sul lavoro, di cui 567 morti in occasione di lavoro e 209 durante il tragitto casa-lavoro (in itinere); rispetto allo stesso periodo del 2023, 15 decessi in più con un aumento del 2,0%.

Considerato che il numero dei giorni lavorativi (sabato e domenica compresi) sono 274, se ne deduce che nel nostro Paese muoiono ogni giorno 2,8 lavoratori. Ci sono cioè circa tre persone che escono dal proprio domicilio e non fanno rientro
Nel corso degli anni un miglioramento sicuramente c’è stato, se mettiamo a confronto i dati numero degli occupati/decessi come rappresentato nella tabella sottostante.

Periodo
Decessi ogni
100.000 occupati
Variazione % rispetto
al periodo precedente
196019,6 
197019,0-3,1
198012,7-33,1
199011,2-11,8
1994*6,3-43,7
1996**6,5+3,2
20006,4-1,5
2008***5,0-21,8
20207,6+52,0
20216,3-17,1
20225,2-17,5
20234,8-7,7
*Data di entrata in vigore del D.lgs. 626/94 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
*Data di entrata in vigore del D.lgs. 494/96 (Sicurezza nei cantieri)
*Data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 (Nuovo Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che abroga i due precedenti)

Dalla tabella si evince che con l’introduzione del nuovo decreto sulla sicurezza (D.lgs. 626/94) i decessi subiscono una significativa riduzione.

La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, la sicurezza migliora (almeno statisticamente), con l’introduzione del D.lgs. 626/94. Dobbiamo però tener presente che prima del predetto decreto, la legislazione italiana aveva già ampiamente trattato l’argomento.
Possiamo osservare, per esempio, che già il codice penale del 1930 agli articoli 437 e 451 già prevedeva sanzioni per coloro che non mettevano in atto presidi di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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ARTICOLO 437  
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 

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ARTICOLO 451
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
E ancora, l’articolo 2087 del codice civile (1942) prevedeva che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Successivamente la Costituzione della Repubblica Italiana (atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l’attività e le regole fondamentali dello Stato Italiano) prevede con gli articoli 32 e 41 quanto segue.

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ARTICOLO 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
.

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ARTICOLO 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.  
                                     

Leggendo questi articoli possiamo dire che il normatore ha stabilito la strategia da tenere per assicurare la protezione dei propri cittadini. Definita la strategia si tratta ora di stabilire gli strumenti per mezzo dei quali questa sarà assicurata.

Legislazione degli anni ’50

Negli anni ’50 la legislazione italiana per assicurare la strategia di cui all’ultimo capoverso del precedente punto venisse attuata, emana tre decreti:

  • D.P.R. 27 APRILE 1955 n° 547
    Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • D.P.R. 27 GENNAIO 1956 n° 164
    Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
  • D.P.R. 19 MARZO 1956 n° 303
    Norme generali per l’igiene del lavoro.

Questi, con le modifiche e le integrazioni apportate nel tempo, sono rimasti in vigore fino all’emanazione del D.lgs. 81/2008.
I decreti degli anni ’50 danno prescrizioni precise su macchine, impianti, scavi, spogliatoi e altro.

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ARTICOLO 42 del D.P.R. 547/55
Parti salienti degli organi delle macchine
Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.

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ARTICOLO 8
Scale a mano del DPR 164/56

  1. Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.
  2. I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di m 4 deve essere applicato anche un tirante intermedio.

(omissis).
Come si può notare gli articoli individuano un pericolo, danno una soluzione per evitarlo e sanzionano l’eventuale mancata osservanza da parte dell’imprenditore.

Decreto legislativo 19.09.1994 n°626

Questo decreto recepisce una serie di direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro ed in modo particolare la direttiva 89/391/CEE. In questa nuova direttiva viene ampiamente evidenziato il concetto di “valutazione del rischio” già comparso in altre direttive dai primi anni ’80.
Con il D.lgs. 624/94 il normatore, dando per scontato che nell’organizzazione del lavoro siano state già applicate le protezioni previste dai decreti di cui al punto 3, chiede sostanzialmente al datore di lavoro, di descrivere in un documento ciò che ha fatto in tema di salute e sicurezza nel proprio luogo di lavoro.

Infatti, l’articolo 4 del decreto in argomento così recita:

  1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
  2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
    • una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    • l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
    • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
  3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

La sostanza è che il datore di lavoro con questo documento (Documento di Valutazione dei rischi o DVR) dovrà descrivere tutti i punti di pericolo presenti nell’impresa, il rischio che questi comportano e la valutazione della gravità del possibile danno. 
Concludiamo questa introduzione con il chiarire i termini di “pericolo”, rischio e “valutazione del rischio”.
La pratica applicazione di una valutazione del rischio può essere rappresentata da un esempio: utilizzo nel ciclo di lavoro di un coltello con lama molto affilata per taglio di pellame;

  • IL PERICOLO
    la lama del coltello è sicuramente pericolosa perché ci si può tagliare
  • IL RISCHIO
    se si lascia il coltello incustodito sul tavolo, è probabile che qualcuno, che non sa usarlo, lo prenda e si tagli 
  • LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
    valutato che il coltello è potenzialmente pericoloso ma che non possiamo eliminarlo in quanto necessario al lavoro da eseguire, devo individuare il modo per ridurre la probabilità che qualcuno si tagli. Come fare? Se mettiamo il coltello in un cassetto, il rischio sicuramente diminuisce ma potrebbe sempre essere preso da qualcuno; se il cassetto dove è stato riposto il coltello viene chiuso a chiave, solo chi ha la chiave potrà usarlo perché è autorizzato e professionalmente formato. 

In questo esempio abbiamo individuato il pericolo, analizzato il rischio e ridotto le probabilità che il pericolo scateni l’evento dannoso.
Dopo aver messo in atto le misure di riduzione del rischio, se pensiamo che l’elemento pericoloso possa ancora provocare un danno anche per la persona formata, dobbiamo far ricorso all’uso di un dispositivo di protezione individuale (DPI). In questo caso dei guanti anti taglio.

Dopo questa breve introduzione al tema della sicurezza e dell’igiene sul lavoro, proseguiremo con altri articoli trattando i vari Capi/Sezioni del D.lgs. più approfonditamente.