Plastic tax e sugar tax
AMBIENTE DOGANE GIOVANI NORMATIVE

Che fine hanno fatto la plastic tax e la sugar tax?

BRUNO SANNA Esperto di settore

Ricordate la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 del 27.12.2019) con la quale, tra l’altro, sono stati introdotti due nuovi tributi aventi per oggetto i prodotti in materiale plastico destinati ad essere fruiti in modalità “usa e getta” e le bevande edulcorate?       
Sono state rinviate di anno in anno ed entreranno in vigore il 1.1.2024.

Di certo, sui prodotti in materiale plastico, la considerazione che è stata fatta è che ormai i modelli di consumo sono insostenibili e inefficienti e in contrasto con gli urgenti obiettivi di tutela dell’ambiente. Infatti, le istituzioni europee per prime hanno auspicato l’instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovessero l’impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l’obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Per questo il legislatore interno, recependo tale invito di origine sovranazionale, si è proposto di attuare, attraverso lo strumento della leva fiscale, un’inversione di tendenza, promuovendo così la progressiva riduzione della produzione, quindi del consumo, di manufatti di plastica monouso.  
E cosa dire della tassa sulle bevande edulcorate? Sicuramente il fondamento economico di una simile tassa è quello di correggere gli effetti negativi dovuti al sovra-consumo di prodotti alimentari a elevata densità energetica e ricchi in zucchero, generando, tra l’altro, costi sanitari per la società imputabili alla diagnosi e alla cura di patologie come obesità e diabete. Il gettito prodotto da una simile imposizione dovrebbe essere restituito alla popolazione nel suo insieme, con una tassa che potrebbe configurarsi come la “carbon tax”, ossia l’ecotassa rivolta a compensare i costi sociali delle esternalità negative dovute agli effetti dei gas serra sull’ambiente.
A questo punto, in vista della loro imminente attuazione (a meno di un ennesimo rinvio), diamo uno sguardo all’ambito applicativo dei due nuovi tributi.

Plastic tax

Il comma 634 dell’art. 1 della L. 160/2019 ha istituito un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, già ribattezzata “plastic tax”.
La misura in questione si inserisce nell’ambito di un problema già avvertito a livello europeo, quello rappresentato cioè dall’esigenza di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell’ambiente, rispetto al quale era già stata emanata la direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea. 

Oggetto dell’imposizione ed esclusioni

Tale imposta si applica a tutta una serie di oggetti di uso quotidiano in materiale plastico accomunati dalla caratteristica di essere progettati e realizzati per avere un singolo utilizzo, esaurito il quale il prodotto termina la propria vita utile diventando nient’altro che un rifiuto. Il legislatore definisce tali beni “manufatti con singolo impiego”, espressione riassumibile poi nell’acronimo “MACSI”.
Si considerano “MACSI” i prodotti “destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”, realizzati nelle forme più varie tramite l’impiego di polimeri plastici di origine sintetica e caratterizzati da un ciclo vitale estremamente limitato che non ne consente il riutilizzo o l’impiego in una pluralità di trasferimenti (bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi, contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici, manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili, etc.).
Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta quei manufatti che, pur concepiti per un impiego c.d. “usa e getta”, risultino tuttavia compostabili in conformità alla normativa UNI EN 13432/2002, così come non è sottoposto il materiale plastico che, pur essendo contenuto in prodotti qualificabili come MACSI, provenga da processi di riciclo.
Sono inoltre sottratti al tributo, per preminenti ragioni di tutela della salute, i dispositivi medici ed i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Soggetti obbligati

Ai sensi del comma 637 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta (soggetto passivo) è:

  1. il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
  2. il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio della propria attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea;
  3. l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta di consumo

Come stabilito dal comma 636 dell’art. 1, l’obbligazione tributaria sorge:

  • al momento della produzione dei MACSI realizzati sul territorio nazionale;
  • al momento dell’introduzione nel territorio nazionale di MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea;
  • al momento dell’importazione definitiva nel territorio nazionale di MACSI provenienti da Paesi terzi.

L’obbligazione diviene esigibile soltanto all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale e si verifica:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea:
    • 1. all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio di un’attività economica;
    • 2. all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta

Il soggetto passivo nazionale o appartenente ad altro Stato Ue dovrà trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione trimestrale recante tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta. La dichiarazione dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce; entro lo stesso termine dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta dovuta, mediante modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi; per tale ultimo adempimento i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato avranno necessità di nominare un rappresentante fiscale.
Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta sarà invece accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le specifiche modalità previste per i diritti di confine.

Decorrenza

I commi 651 e 652 della legge di bilancio 2020 dispongono che tale disciplina abbia effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro il mese di maggio 2020, con il quale vengono dettate le modalità di attuazione del tributo.

Aliquota d’imposta

L’imposta è dovuta nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. 

Sugar tax

La legge di bilancio 2020, ai commi 661 e seguenti dell’art. 1, ha istituito un’imposta di consumo sulle bevande confezionate, prodotte con I’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sinteticasugar tax”. 
La misura è già applicata in altri Stati dell’Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte. 
L’equiparazione tra dolcificanti di origine naturale e di origine sintetica è poi giustificata in ragione dell’esigenza di evitare che un differente trattamento fiscale possa indurre la popolazione verso scelte di consumo ugualmente discutibili.

Oggetto dell’imposizione

L’imposta in esame colpisce le bevande edulcorate. Il comma 662 dell’art. 1 fornisce una definizione delle bevande soggette ad imposizione ossia “prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume”.
Per edulcorante – specifica la medesima disposizione – “si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande”.
Sono esenti dall’imposta le bevande che presentino un modesto contenuto di edulcoranti: rientrano nell’esenzione le bevande il cui quantitativo di zuccheri non sia superiore a 25 g/l per i prodotti finiti e a 125 g/kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Soggetti obbligati

In base al comma 664 dell’art. 1 L. 160/2019, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta (soggetto passivo) è:

  1. il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede alle operazioni di condizionamento, il quale ceda poi le bevande a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  2. l’acquirentein relazione a prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
  3. l’importatore che introduca nel territorio dello Stato bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) sono registrati presso l’Agenzia delle Dogane e monopoli, mediante l’attribuzione di un codice identificativo.

Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta di consumo

Il comma 663 della disposizione normativa in esame, ricollega la debenza dell’imposta a specifici momenti, distinti a seconda che le bevande edulcorate soggette a tassazione siano prodotte sul territorio nazionale o provengano invece da Paesi europei o extraeuropei. L’obbligazione tributaria, infatti, sorge e diviene esigibile:

  1. all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  2. all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
  3. all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta

I soggetti nazionali che producano le bevande soggette a tassazione o che le acquistino da altri paesi dell’area Ue sono tenuti a presentare agli uffici ADM una specifica dichiarazione recante tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta. La dichiarazione dev’essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si verifica uno dei fatti costituenti presupposto dell’imposta ed entro lo stesso termine occorre provvedere al versamento di quanto dovuto.
Diversamente, per le bevande zuccherate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Decorrenza

Il comma 675 della legge di bilancio 2020 dispone che tale disciplina abbia effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro il mese di agosto 2020, con il quale vengono dettate le modalità di attuazione del tributo.

Aliquota d’imposta

Al fine di tener conto delle varie modalità di produzione e commercializzazione delle bevande soggette ad imposizione, il legislatore ha previsto che l’imposta sia applicata secondo due distinte misure, e cioè:

  • euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
  • euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione.

Sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina della plastic tax e sugar tax 

Le attività di accertamento, verifica e controllo della nuova imposta sono state attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di Finanza e, ai sensi del comma 650 dell’art. 1, L. 160/2019 (per la plastic tax) e, ai sensi del comma 674 dell’art. 1, L. 160/2019 (per la sugar tax) le sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina in argomento (divenute più soft con il decreto “Rilancio 2020”) sono le seguenti:

  • il mancato pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo (non più al decuplo) dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250,00 (non più a 500,00 euro);
  • il tardivo pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 25% (non più il 30%) dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150,00 (non più a 250,00 euro);
  • la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale ed ogni altra violazione non rientrante nelle precedenti ipotesi sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 (anziché da 500,00 a 5.000,00 euro).

Rinvii e decorrenza 

Come abbiamo visto le due imposte, previste dalla legge di bilancio 2020, sono state rinviate di anno in anno.
Prima con il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) che aveva differito al 1 gennaio 2021 la loro entrata in vigore, poi con la legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che aveva spostato al 1 luglio 2021 la plastic tax e al 1 gennaio 2022 la sugar tax, prevedendo anche una attenuazione del regime sanzionatorio. Successivamente il Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021) aveva prorogato al 1 gennaio 2022 anche la plastic tax. 
Infine, le leggi di bilancio 2022 e 2023 hanno rinviato l’efficacia delle disposizioni istitutive di entrambe le imposte, arrivando alla data ultima del 1 gennaio 2024.
In definitiva, le due tasse, pensate per colpire l’utilizzo delle inquinanti plastiche monouso e il consumo delle poco salutari bevande zuccherate, si erano subito rivelate di complicatissima applicazione e avevano acceso la rivolta delle imprese dei due settori colpiti. Di qui i rinvii in serie fino a tutto il 2023. Vedremo come andrà a finire…