Splafonamento IVA in operazioni doganali
ACCISE DOGANE NORMATIVE

Splafonamento IVA in operazioni doganali

CARMINE GARGIULO Esperto di settore

Accade talvolta che, nella sezione relativa alla liquidazione dei diritti della bolletta doganale, il quantum dovuto a titolo di IVA sia neutralizzato1 da una “dichiarazione di intento”. Questo in quanto il soggetto che effettua l’operazione doganale è qualificato come “esportatore abituale”. 
Come noto sono “esportatori abituali” i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari.

La fattispecie in analisi in caso di splafonamento IVA

Si parte, quindi, dal presupposto che colui che utilizzi la dichiarazione di intento abbia diritto allo status suddetto. Pertanto la predetta neutralizzazione dell’IVA è legata all’esistenza di un credito scaturente dalla natura delle operazioni imponibili rilevanti ai fini IVA effettuate l’anno precedente. Questo presupposto, ovviamente deve essere verificato.
Sul punto si sono succedute alcune note della Direzione Generale2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ormai risalenti nel tempo. Infatti prima che il sistema di gestione della dichiarazione di intento e del credito IVA fosse automatizzato e certificato dall’Agenzia delle Entrate, si poneva anche il problema dell’effettiva titolarità del credito IVA in capo all’importatore. 
Attualmente, quindi, non è tanto urgente risolvere il problema dell’“an”, ovverosia se il soggetto sia titolare del credito IVA ma quello del “quantum”. Serve verificare l’effettiva capienza di credito per l’IVA scaturente dalle dichiarazioni di importazione. 
Cosa succede se, al momento in cui si debba procedere allo svincolo della merce, la valida dichiarazione di intento presentata al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale non sia più capiente e pertanto non possa considerarsi assolta l’IVA? Tale fattispecie deve essere sanzionata dall’Ufficio?

Le sanzioni teoricamente applicabili

A parere di chi scrive tale fattispecie è sanzionabile, ma la risposta a questa domanda non è immediata come potrebbe sembrare. 
Le sanzioni teoricamente applicabili al caso concreto sono due e fanno riferimento al D. Lgs. 472/1997.


ARTICOLO 13
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato…3 


ARTICOLO 7 – COMMA 3
Chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento di cui all’articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

In concreto la fattispecie che più spesso si presenta agli uffici, non l’unica, è la seguente. Bolletta selezionata dal Circuito Doganale di Controllo (“CD” o “VM”, ovverosia “controllo documentale” o “visita merce”). Dazi da versare, IVA compensata con dichiarazione di intento. A seguito del controllo documentale o della visita merci la dichiarazione di intento, che al momento del flusso della bolletta era capiente, successivamente, trascorso il tempo tecnico per i controlli suddetti, non lo è più. 
Le motivazioni possono essere varie, ma quella più frequente è utilizzo della stessa dichiarazione di intento per altre importazioni. Il trascorrere del tempo tecnico per i controlli del caso, quindi, non permette all’Ufficio una contabilizzazione immediata della bolletta (dazi e IVA).
Sono in gioco, quindi, due fattori. Il primo è il tempo che impiega l’Ufficio per i controlli richiesti dal Circuito Doganale di Controllo. Il secondo è l’importo della dichiarazione di intento. Questo non sempre è capiente per tutto il tempo dei controlli suddetti.

Quale sanzione è applicabile?

La posizione degli operatori doganali

Prima di dare una risposta definitiva bisogna sgombrare il campo da alcune obiezioni che pongono alcuni operatori doganali, i quali sostengono di applicare analogicamente all’IVA il principio secondo cui sarebbe impossibile sanzionare il ritardato pagamento dei diritti doganali in caso di autorizzazione al pagamento differito. 
Come noto, con l’utilizzo del conto differito è previsto un doppio prelievo su di un conto nella disponibilità dell’operatore l’8 e il 23 di ogni mese, previa prenotazione dell’importo dovuto da parte dell’Ufficio in momenti antecedenti a quello del prelievo, 
Il funzionamento del conto differito è, quindi, basato su di un meccanismo di prenotazione a debito dell’importo dovuto a titolo di diritti che, ovviamente non è applicabile al caso che si sta analizzando. 
L’importo dell’IVA non potrebbe essere prenotato in quanto dalla bolletta doganale risulterebbe neutralizzato dalla dichiarazione di intento. Fino al momento dello svincolo della merce non si ha contezza della circostanza che la dichiarazione di intento sia incapiente.
In sostanza essendo stata dichiarata l’IVA come non dovuta non c’è alcun importo prenotato. Il differimento del pagamento, che permetterebbe di non irrogare la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, non è applicabile al caso concreto.

La soluzione proposta

In conclusione, la posizione di chi scrive è la seguente. Lo splafonamento IVA, ovverosia la mancanza di una dichiarazione di intento valida al momento dello svincolo della merce comporta l’applicazione di una sanzione. La sanzione sarà quella prevista dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 472/1997 se l’assenza di dichiarazione di intento sia definitiva (nel senso che il credito IVA utilizzabile come plafond non è più nella disponibilità dell’importatore). 
Se invece l’assenza di dichiarazione di intento sia soltanto temporanea (ovverosia il credito IVA sia ancora disponibile anche se non riportato in una dichiarazione di intento) la sanzione sarà quella dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo. Sarà sanzionato il ritardo nella presentazione di una dichiarazione di intento valida ma nuova, diversa da quella in origine presentata. Questa circostanza viene equiparata a un ritardato pagamento.
In entrambi i casi l’operatore sanzionato potrà comunque aderire all’istituto del ravvedimento operoso, ottenendo una riduzione della sanzione irrogabile.


1 Il termine “neutralizzato” deve essere inteso come “non versato in quanto il soggetto tenuto al pagamento è titolare di credito IVA”. La predetta neutralizzazione non esclude, comunque, la corretta contabilizzazione ai fini IVA dell’operazione doganale.
2 Nota prot. 84190/RU del 19/08/2015 della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, Ufficio Controlli Dogane; nota prot. 17631/RU del 11/02/2015 della Direzione Centrale Legislazione e Procedure doganali, Ufficio Normativa.
3 L’articolo 13 continua cosi:” anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 7-bis, sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all’articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente