Viaggiare sicuri con il contante
Per viaggiare sicuri con il contante è necessario essere informati sulle normative a riguardo. Molte nazioni prescrivono che chiunque entri o esca dal territorio dello Stato ha l’obbligo di dichiarare in dogana il denaro contante che trasporta.
In Italia detto obbligo è stabilito dal decreto legislativo n. 195 del 19.11.2008 e ss.mm.
La norma prevede all’articolo 3 che chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca o trasporti denaro contante pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. La dichiarazione deve essere redatta sul modello stabilito dal decreto e deve essere presentato agli uffici doganali di confine al momento del passaggio.
Definizione di denaro contante
L’articolo 1 stabilisce cosa si intende per denaro contante ovvero:
- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili
- al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
- assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
Le sanzioni previste
La mancata dichiarazione è sanzionata con sanzioni di natura valutaria. E precisamente con una sanzione dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tende di trasferire rispetto alla soglia dei 10.000 euro se tale eccedenza non superi i 10.000 euro; dal 30% al 50% se tale eccedenza superi i 10.000 euro.
Tale violazione può essere estinta effettuando un pagamento, contestualmente all’accertamento della violazione. Il pagamento è pari al 5% dell’eccedenza se tale eccedenza non supera i 10.000 euro, del 15% se tale eccedenza non supera i 40.000 euro con un minimo di 200 euro. Oltre l’eccedenza dei 40.000 euro si procede al sequestro. A tale estinzione (misura ridotta) possono aderire i trasgressori che sono in possesso dei requisiti necessari. L’eccedenza non deve superare i 40.000 euro e il soggetto a cui è contestata la violazione non deve essersi avvalso di questa facoltà nei cinque anni precedenti.
Se non si può o non si vuole aderire alla già menzionata procedura verrà effettuato un sequestro nel limite del 30% della somma eccedente i 10.000 euro e il contesto sarà definito dal MEF.
DA TENERE PRESENTE PER VIAGGIARE SICURI
L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte e incomplete; qualora il denaro venga trasferito a mezzo plico postale la dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Postale.
Per ogni dubbio comunque è sempre consigliato rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle accise dogane e monopoli e buon viaggio!
F.S.