Vini dealcolati, nuovo mercato
Vincenzo LongobardO • SOMMELIER
Il nuovo decreto del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare sui vini dealcolati, darà la possibilità di produrre anche nel nostro paese vini dealcolati o parzialmente dealcolati. Si apre un nuovo mercato che promette molto bene, nonostante il parere dei puristi. È una platea stimata intorno ai 14 milioni. Il 56% della popolazione mondiale che per svariati motivi non beve vini potrebbe gradire questa nuova tipologia di bevanda.
Alcuni paesi europei come Spagna, Germania e Francia, hanno già da tempo iniziato la produzione di vini dealcolati. Le vendite sono in costante crescita. In Italia si aspetta, appunto, la pubblicazione del nuovo decreto
Tutto parte dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio. Visto la domanda crescente dei consumatori di prodotti vitivinicoli “innovativi”, che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, (modificato dal regolamento UE 2021/2117), dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell’Unione.
I “nuovi vini” andranno a soddisfare nuovi mercati in considerazione del fatto che quello attuale soffre di un preoccupante stallo. Nuovi consumatori, anche quelli che non amano l’alcool ovvero non ne possono assumere, sono alla ricerca di prodotti di alta qualità per poter condividere il piacere dei sentori che emergono dal calice. Non vogliono sentirsi esclusi durante un evento, un brindisi, un momento conviviale.
Quali vini potranno essere dealcolati?
Ma quali saranno i vini che potranno essere dealcolati? Il decreto stabilisce che potranno essere dealcolati vini, spumanti e vini frizzanti, senza denominazione di origine e indicazione geografica. La parziale dealcolizzazione dovrebbe essere consentita per tutti. È necessario stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati. Bisogna definire poi i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione.
In Italia il T.U. sul vino del 2016 stabilisce che affinché un vino possa definirsi tale, deve trattarsi di una bevanda ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve, pigiate o no, o di mosti di uva, aventi titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% e non superiore a 22%. A valori inferiori si definiscono vini parzialmente dealcolati e per valori inferiori a 0,5 gradi si parla di vini dealcolati (Decreto UE 2021/2117). Ma come si potranno ottenere i vini dealcolati o parzialmente dealcolati?
Il metodo di produzione utilizzato
Il metodo comune di estrazione dell’alcool dal vino è quello per distillazione sottovuoto e di osmosi inversa.
A seconda del “processo produttivo” impiegato e della percezione sensoriale dei soggetti che lo assaggiano, la Fondazione Veronesi ha già fatto sapere che tali vini possono risultare più o meno simili ai vini “normali”. Il rischio è che alcuni produttori di vino “dealcolato” possano aggiungere sostanze artificiali e stabilizzanti dannose per la salute. L’etichetta, sempre da leggere, dovrebbe tutelare il consumatore. In ogni caso, è avvertito di non farne abuso anche se si tratta di bevanda dealcolata. La componente fenolica dei vini, a cui è attribuita l’effetto benefico sul nostro organismo, risulta presente al termine del processo di dealcolizzazione. Si perdono i componenti volatili che conferiscono il tipico aroma del prodotto.
La dealcolizzazione parziale o totale del vino, si dovrà effettuare presso i depositi fiscali, autorizzati dall’Agenzia delle Dogane. Questa provvederà all’accertamento dell’alcool estratto dai vini, da destinarsi agli usi industriali.
Possibili complessità burocratiche
A parere dell’UIV (Unione Italiana Vini) la complessità burocratica potrebbe ottenere l’effetto della rinuncia a tale business, stimato nel 7% della quota di mercato. I mosti potrebbero essere trasferiti verso paesi europei che provvederanno all’estrazione dell’alcool. Questa cosa già accade. La stessa UIV ha fatto presente che era pronto un decreto del Ministero Agricoltura e Foreste che precedeva lo smaltimento delle miscele idroalcoliche. Le esclude dal regime delle accise. Resta come unico limite la dealcolizzazione ai soli vini provenienti da vigneti generici e varietali fatta eccezione per i vini classificati DOP e IGT.
Il regime fiscale delle accise però, classificando l’attività di estrazione dell’alcool etilico da vino quale produzione, non prevede esenzioni fiscali. Staremo a vedere se il decreto, per ora solo in bozza, sarà emanato tale e quale ovvero modificato e se l’Agenzia delle Dogane, emanerà disposizioni in merito all’accertamento dell’alcool estratto dai vini dealcolati destinato, al momento, per i soli usi industriali.